Art. 2694 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2694 c.c. (Richiamo di altre leggi)
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.