Art. 2694 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2693 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2695 c.c.

Art. 2694 c.c. (Richiamo di altre leggi) approfondisci

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.