Art. 2681 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2681 c.c. (Divieto di rimozione dei registri) approfondisci

I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorchè per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.