Art. 2681 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2681 c.c. (Divieto di rimozione dei registri)
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorchè per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.