Art. 267 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 267 c.p.c. (Costituzione del terzo interveniente)
Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con i documenti e la procura.
Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti.