Art. 2679 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2679 c.c. (Altri registri da tenersi dal conservatore)
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.