Art. 2679 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2679 c.c. (Altri registri da tenersi dal conservatore) approfondisci

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.