Art. 266 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 266 c.c. (Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione)
giudiziale).
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.