Art. 2669 c.c.

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Art. 2669 c.c. (Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro) approfondisci

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52.