Art. 266-bis c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 266-bis c.p.p. (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche)
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonchè a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.