Art. 266-bis c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 266-bis c.p.p. (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche) approfondisci

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonchè a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.