Art. 265 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 264 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 266 c.p.c.

Art. 265 c.p.c. (Giuramento) approfondisci

Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.
Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.