Art. 2657 c.c.

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Art. 2657 c.c. (Titolo per la trascrizione) approfondisci

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.