Art. 2657 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2657 c.c. (Titolo per la trascrizione)
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.