Art. 2654 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2654 c.c. (Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione)
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.74