Art. 2651 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2651 c.c. (Trascrizione di sentenze)
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.