Art. 264 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 264 c.p. (Infedeltà in affari di Stato)
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.