Art. 264 RD 267-1942

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Art. 264 RD 267-1942 (Istituto di credito) approfondisci

Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.