Art. 2646 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2645-quater c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2647 c.c.

Art. 2646 c.c. (Trascrizione delle divisioni) approfondisci

Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.