Art. 262 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 261 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 263 c.p.c.

Art. 262 c.p.c. (Poteri del giudice istruttore) approfondisci

Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località.
Può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.





§ 10 Del rendimento dei conti