Art. 262 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 262 c.p.c. (Poteri del giudice istruttore)
Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località.
Può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.
§ 10 Del rendimento dei conti