Art. 2621-ter c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2621-ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità) approfondisci

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.