Art. 2619 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2619 c.c. (Controllo sull'attività del consorzio)
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.
Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.