Art. 2614 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2614 c.c. (Fondo consortile) approfondisci

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.