Art. 2614 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2614 c.c. (Fondo consortile)
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.