Art. 260 disp.att.c.p.p.

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Art. 260 disp.att.c.p.p. (Esecuzione) approfondisci

1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.