Art. 260 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 260 c.p.c. (Ispezione corporale)
Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.