Art. 2605 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2605 c.c. (Controllo sull'attività dei singoli consorziati)
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.