Art. 25 RD 1669-1933

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Art. 25 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, sia derivante da atto separato, ancorché anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo.
Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale.