Art. 25 DPR 495-1992
Art. 25 DPR 495-1992 (Rif. Art. 14 DLT 285-1992 - Attività di tutela delle strade)
1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.
2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.
3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.
* vai all'articolo precedente: Art. 24 DPR 495-1992 (Rif. Art. 12 DLT 285-1992 - Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'ALT)
* vai all'articolo successivo: Art. 26 DPR 495-1992 (Rif. Art. 16 DLT 285-1992 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati)