Art. 258 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 257-bis c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 259 c.p.c.

Art. 258 c.p.c. (Ordinanza d'ispezione) approfondisci

L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.