Art. 2585 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2584 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2586 c.c.

Art. 2585 c.c. (Oggetto del brevetto) approfondisci

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.