Art. 2582 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2582 c.c. (Ritiro dell'opera dal commercio) approfondisci

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.