Art. 2582 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2582 c.c. (Ritiro dell'opera dal commercio)
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.