Art. 257 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 257 disp.att.c.p.p. (Criteri per l'emissione delle sentenze )
di proscioglimento) 1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall'articolo 421 del codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.