Art. 257 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 257 c.p.p. (Riesame del decreto di sequestro )
1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.