Art. 256 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 256 DPR 495-1992 (Rif. Art. 100 DLT 285-1992 - Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento) approfondisci

1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'art. 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.
[3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all'articolo 98, comma 1, del codice. ]
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice;
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.
4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.

* vai all'articolo precedente: Art. 255 DPR 495-1992 (Rif. Art. 99 DLT 285-1992 - Targhe provvisorie di circolazione)
* vai all'articolo successivo: Art. 257 DPR 495-1992 (Rif. Art. 100 DLT 285-1992 - Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)

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