Art. 255 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 255 c.p. (Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato) approfondisci

Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.