Art. 254 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 254 c.c. (Forma del riconoscimento)
Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (112a)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.