Art. 2545-sexies c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2545-quinquies c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2545-septies c.c.

Art. 2545-sexies c.c. (Ristorni) approfondisci

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.