Art. 253 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 253 RD 267-1942 (Ripartizione dell'attivo)
Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.