Art. 252 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 252 c.p. (Frode in forniture in tempo di guerra) approfondisci

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065.