Art. 2529 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2529 c.c. (Acquisto delle proprie quote o azioni)
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.