Art. 2520 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2520 c.c. (Leggi speciali) approfondisci

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.