Art. 251 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 251 c.p.p. (Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali )
1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti. 2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.