Art. 2509 c.c.

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Art. 2509 c.c. (Società estere di tipo diverso da quelle nazionali) approfondisci

Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.