Art. 2504 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2503-bis c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2504-bis c.c.

Art. 2504 c.c. (Atto di fusione) approfondisci

La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.