Art. 2504-quater c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2504-quater c.c. (Invalidità della fusione) approfondisci

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.