Art. 2504-quater c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2504-quater c.c. (Invalidità della fusione)
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.