Art. 2502-bis c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2502 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2503 c.c.

Art. 2502-bis c.c. (Deposito e iscrizione della decisione di fusione) approfondisci

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.
La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.