Art. 2501 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2501 c.c. (Forme di fusione)
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.