Art. 2501 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2501 c.c. (Forme di fusione) approfondisci

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.