Art. 2500-quater c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2500-ter c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2500-quinquies c.c.

Art. 2500-quater c.c. (Assegnazione di azioni o quote) approfondisci

Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.