Art. 25-decies DLGS 14-2019

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Art. 25-decies DLGS 14-2019 (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari) approfondisci

1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.