Art. 249 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 249 DPR 495-1992 (Rif. Art. 97 DLT 285-1992 - Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori) approfondisci

1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.

* vai all'articolo precedente: Art. 248 DPR 495-1992 (Rif. Art. 97 Cod. Str. - Targa per ciclomotori)
* vai all'articolo successivo: Art. 250 DPR 495-1992 (Rif. Art. 97 DLT 285-1992 - Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori)

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