Art. 2497-septies c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2497-septies c.c. (Coordinamento fra società)
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti. Capo X Della trasformazione, della fusione e della scissione