Art. 2496 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2496 c.c. (Deposito dei libri sociali)
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese. Capo IX Direzione e coordinamento di società