Art. 2494 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2493 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2495 c.c.

Art. 2494 c.c. (Deposito delle somme non riscosse) approfondisci

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.