Art. 2488 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2487-ter c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2489 c.c.

Art. 2488 c.c. (Organi sociali) approfondisci

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.