Art. 247 RD 267-1942

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Art. 247 RD 267-1942 (Delegazione dei creditori) approfondisci

Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di unn o più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.