Art. 247 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 247 RD 267-1942 (Delegazione dei creditori)
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di unn o più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.